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Immagine del redattoreAvv. Lucia Esposito

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN AMBITO PENALE!

Aggiornamento: 6 gen 2023





Proviamo a rispondere alle domande più frequenti:


1. Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?


Il Patrocinio a spese dello stato è un beneficio concesso alle persone non abbiente. In caso di accoglimento dell’istanza, lo Stato infatti si occuperà di retribuire il difensore per l’attività espletata in giudizio.


2. Chi può richiedere l’ammissione a questo beneficio?

  • i cittadini italiani;

  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;


3. Chi può essere ammesso?


Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio) tuttavia, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.


4. Chi viene esclusione dal patrocinio a spese dello Stato?

  • Chi ha un reddito annuo superiore a € 11.493,82;

  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;

  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;

  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).


5. Chi può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti?

  • la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)];

  • nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] c.p.;

  • Inoltre, con la L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018) la deroga ai limiti di reddito è stata ammessa in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”.


6. A chi va presentata la richiesta di ammissione al beneficio?


La richiesta del beneficio può essere presentata o direttamente dalla parte interessata in udienza o presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:

  • Presso la cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

  • Presso la cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

  • Presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.


7. E se l’interessato è detenuto o agli arresti domiciliari?

  • Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato procedente.

  • Invece, se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.


8. Cosa può decidere il giudice dopo che il soggetto interessato ha presentato istanza di ammissione al beneficio?


Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere di:

  • Dichiarare l’istanza inammissibile;

  • Accogliere l’istanza;

  • Rigettare l’istanza.


9. Si può fare qualcosa se l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato viene rigettata?


L'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento della notifica del rigetto.


10. Qual è la normativa di riferimento?


Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).


L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.


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