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Immagine del redattoreAvv. Lucia Esposito

PERDONO GIUDIZIALE




L'articolo 169 del Codice penale, rubricato “Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto”, prevede e disciplina una delle forme di definizione anticipata del giudizio minorile di maggiore interesse, poiché, capace di accogliere i principi su cui si basa tutto il processo minorile che, come ricordiamo, mirano a tutelare il minore dagli effetti negativi che potrebbero derivare da una condanna in capo ad un soggetto con personalità ancora in corso di sviluppo.

Il già menzionato istituto di diritto sostanziale, pur comportando un positivo accertamento di responsabilità penale, rappresenta in concreto una causa di estinzione del reato che trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti di un imputato minorenne e che consiste nella rinuncia dello Stato alla condanna di quest’ultimo in considerazione della sua età, al fine di consentirgli un più rapido recupero sociale.


La norma recita che:

se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta”.


·Quali sono i presupposti?


Il giudice può astenersi dal pronunciare rinvio a giudizio o può astenersi dal pronunciare sentenza di condanna:

- Qual ora il reato è stato realizzato da soggetto minore degli anni 18;

- Quando ritenga di poter applicare, in concreto, una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, di ammontare non superiore 1549,37 euro;

- E quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.


Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 169 c.p., il perdono giudiziale può essere concesso solo una volta. Tuttavia, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema dell’unicità dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui il beneficio del perdono non poteva essere concesso nell’ipotesi di concorso di reati. Dunque, grazie all’intervento della Corte costituzionale, il minore può ottenere il perdono giudiziale anche quando commette diversi reati, purché, in concorso tra loro e sempreché la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni. Inoltre, la giurisprudenza ritiene che l’istituto del perdono possa esser concesso dal giudice anche una seconda volta per un reato commesso antecedentemente alla prima sentenza con la quale è stato concesso il perdono, se le due pene cumulate non superano i limiti previsti per l’applicazione del beneficio.


Inoltre, seppur la sentenza di perdono giudiziale esclude la punibilità del minore, come già menzionato all'inizio dell'articolo, presuppone comunque un accertamento della sua colpevolezza e per questo produce alcuni effetti pregiudizievoli.

Infatti, il precedente penale resterà iscritto nel casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età e, in ogni caso, nulla impedisce alla persona danneggiata dal reato di agire in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni.


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