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Immagine del redattoreAvv. Lucia Esposito

SENTENZA CASSAZIONE, SEZIONI UNITE N. 36958 - MAFIA STORICA E ASSOCIAZIONE

UDIENZA 27 MAGGIO 2021, DEPOSITATA L’11 OTTOBRE 2021


Negli ultimi anni il fenomeno della criminalità organizzata e delle c.d. mafie storiche continua a dilagare insieme con il fiorire di molteplici e del tutto nuovi tipi di associazione, quali le mafie “straniere”, “autoctone” e “delocalizzate”, divenendo centrale e sempre più attuale il tema della “partecipazione” alle associazioni. In virtù di quanto esposto la Corte di legittimità sottolinea la necessità di “un punto di equilibrio tra l’esigenza di non lasciare impunite forme di reità di particolare allarme sociale e il rispetto dei principi costituzionali in materia penale”. Pertanto, in virtù dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 36958, del 27 maggio 2021 interviene sull’importantissimo tema della valutazione delle condotte rivelatrici della partecipazione alle consorterie criminali.

La summenzionata sentenza compie un’ampia e particolareggiata esposizione sul reato di cui all’art. 416 bis c.p. “Associazione di tipo mafioso”, che spazia dai lavori preparatori della norma, alla definizione della tipologia del reato, se di danno o di pericolo. Inoltre, richiama tutte le più importanti sentenze sul punto, dalla sentenza Demitry del 1994, alla sentenza Mannino del 1995, fino ad arrivare alle più recenti sentenze a Sezioni Unite, soffermandosi in modo particolareggiato sul contrasto giurisprudenziale in merito al riconoscimento delle condotte penalmente rilevanti ai fini della partecipazione all’associazione.

Secondo un primo orientamento, ai fini del riconoscimento della partecipazione ad un’associazione mafiosa è sufficiente la mera affiliazione, il partecipe sarebbe tale in forza della messa a disposizione in favore del sodalizio criminale, invece, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale è necessario ai fini di un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione un quid pluris, consistente in atti concreti e specifici del ruolo svolto dal soggetto agente. La rimessione alle Sezioni Unite è, quindi, il frutto di un contrasto interpretativo e giurisprudenziale sul significato da attribuire al termine “far parte” dell’associazione mafiosa.


Con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 36958, del 2021, è stato affermato il seguente principio di diritto: «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione; tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

Ai fini della contestazione dell’appartenenza ad una associazione mafiosa, è dunque necessaria la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, anche minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione. «L’adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l’effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la “messa a disposizione” del soggetto».

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